La valutazione d’incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000 (SIC Sito di Importanza Comunitaria) o su una ZPS (Zona di Protezione Speciale).
Tale procedura è stata introdotta dall’art. 6, comma 3, della direttiva “Habitat” (Direttiva 92/43/CEE), con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale.
La valutazione d’incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.
In Italia, la valutazione d’incidenza viene disciplinata dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n.120.
Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti.
Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell’allegato G al DPR 357/97.
Tale allegato prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere:
(a) una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all’uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all’inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;
(b) un’analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.